Secondo la Corte di Giustizia Europea 20/02/2024 n. C-715/20, sulla base della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, un datore di lavoro non è tenuto a motivare per iscritto il recesso con preavviso da un contratto di lavoro a tempo determinato, ma ha tale obbligo di motivazione in caso di recesso con preavviso da un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
FONTE: EUTEKNE
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