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Writer's pictureDott. Caglieri Simone

REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORDATO MINORE

La normativa in materia di concordato minore è contenuta negli artt. 74 e ss. CCII.

Nell’art. 74 CCII, il legislatore concentra la sua attenzione sui requisiti per accedere alla procedura di concordato minore, aggiungendo a quelli generici delle procedure di sovraindebitamento, alcune condizioni aggiuntive.

Complessivamente i requisiti di accesso al concordato minore sono:

1) Requisito soggettivo, per cui vi possono accedere le “imprese minori” ovvero i soggetti non fallibili ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. c) CCII (ex art. 1 L.F.) in quanto presentano congiuntamente i seguenti caratteri:

- Avere, nei tre anni precedenti il deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, un attivo patrimoniale (voci A, B, C, D, dello stato patrimoniale) annuo inferiore a 300.000 €.

- Aver realizzato, nei tre anni precedenti al deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, ricavi lordi annui inferiori a 200.000 €.

- Avere debiti accumulati (scaduti e non) di valore complessivo inferiore a 500.000 €.

In aggiunta alle imprese minori caratterizzate dai requisiti sopra elencati, possono accedere alla procedura in commento, in quanto non fallibili, il professionista/associazione tra professionisti, enti non commerciali, start-up innovative ed imprenditori agricoli. Al contrario, è escluso il consumatore cioè « la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali».

Sulla base di recenti sentenze (Trib. Pistoia del 13/12/2022, Trib. Bologna del 21/02/2023, Trib. Di Nola del 06/02/2023), nel caso di debitore con debiti misti (civili ed imprenditoriali/professionali) è ammesso l’accesso al concordato minore.

Altra casistica ricorrente è quella dell’imprenditore cessato, per il quale l’art. 33, co. 4 CCII prevede espressamente la sua inammissibilità alla procedura in commento.

2) Requisito oggettivo, per cui può accedere al concordato minore il “sovraindebitato” cioè colui che presenta uno stato di crisi (art. 2 comma 1 lettera a) CCII: << lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi >>) o uno stato di insolvenza (art. 2 co. 1 lett. b) CCII: << lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni >>.

3) La proposta di concordato minore può essere in continuità - qualora consenta di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale - o liquidatoria . In quest'ultimo caso, la condizione essenziale di ammissibilità è che vi sia l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.


Dott. Caglieri Simone



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