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ROTTAMAZIONE QUATER NEL CONCORDATO PREVENTIVO
Secondo il Tribunale di Pistoia 22.3.2023, nel concordato preventivo è ammissibile l'adesione alla rottamazione quater (o definizione agevolata dei debiti) senza la richiesta preventiva di autorizzazione ex art. 167 co. 2 del RD 267/42 in quanto non ha natura di atto straordinario e non lede gli interessi dei creditori.
Infatti, sono qualificati come atti di straordinaria amministrazione quelli idonei a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori.
FONTE: EUTEKNE
