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SOGLIA DEBITORIA PROVATA SOLO AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2223 del 30 gennaio 2025, ha stabilito che la condizione prevista dall’art. 15 co. 9 del RD 267/42 – ossia che i debiti scaduti e non pagati siano inferiori a 30.000 euro – deve essere accertata e risultare al momento della dichiarazione di fallimento, sulla base degli atti dell’istruttoria prefallimentare.

Di conseguenza, non sono rilevanti eventuali documenti presentati successivamente, come nel caso di un'adesione a una definizione agevolata avvenuta prima dell’apertura della procedura fallimentare, se al momento della sentenza i debiti risultavano comunque superiori alla soglia stabilita.


FONTE: EUTEKNE



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