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SOLIDARIETA' PASSIVA, DIRITTI DI CREDITO E REGOLE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

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  • Sep 4
  • 1 min read

Updated: Sep 5

Gli articoli 160, 161 e 162 del D.Lgs. 14/2019 disciplinano i rapporti tra creditori, coobbligati e fideiussori in caso di liquidazione giudiziale.

L’articolo 160 stabilisce che il creditore che vanta un credito verso più coobbligati in solido deve presentare domanda di insinuazione in ciascuna procedura, ottenendo l’ammissione dell’intero importo nei confronti di ogni debitore, con successivo diritto di regresso tra coobbligati.

L’articolo 161 regola il caso in cui, prima dell’apertura della procedura, uno dei coobbligati o un fideiussore abbia effettuato un pagamento parziale: il creditore può insinuarsi per il credito residuo.

Infine, l’articolo 162 disciplina il diritto del coobbligato o fideiussore che vanta ipoteca o pegno sui beni del debitore fallito. Egli può concorrere alla liquidazione per l’importo garantito e il ricavato della vendita dei beni vincolati viene utilizzato per ridurre il debito complessivo verso il creditore.


FONTE: EUTEKNE


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