Un imprenditore in crisi o in stato di insolvenza può tentare di risanare la propria attività attraverso il piano attestato di risanamento previsto dall’art. 56 del DLgs. 14/2019, uno strumento stragiudiziale e non concorsuale.
Questo piano ha la stessa finalità del precedente piano attestato ex art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/1942, e di conseguenza, la disciplina fiscale sulle sopravvenienze attive (art. 88 co. 4-ter del TUIR) si applica anche ai piani attestati di risanamento secondo la normativa attuale, come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 222 del 13 novembre 2024.
Di conseguenza, la riduzione dei debiti ottenuta tramite il piano attestato non è considerata sopravvenienza attiva per la parte eccedente le perdite pregresse e di periodo, calcolate secondo l’art. 88 co. 4-ter del TUIR.
Condizione necessaria per ottenere il beneficio fiscale è la pubblicazione del piano nel Registro delle imprese.
FONTE: EUTEKNE

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