In tema di formazione dello stato passivo nella procedura di liquidazione giudiziale, la domanda si propone con ricorso e nell’iter procedimentale l’assistenza del difensore, anche se non obbligatoria (art. 200 co. 1 lett. a) del DLgs. 14/2019), continua ad essere necessaria.
Sono ridotti i tempi per le domande tardive, da 12 a 6 mesi dalla formazione dello stato passivo, salva l’indicazione di un termine maggiore nella sentenza di apertura della procedura.
Quanto al procedimento per le domande ultratardive, depositate oltre i 6 mesi (art. 208 co. 3 del DLgs. 14/2019), se il creditore non dimostra che il ritardo non sia dipeso da causa a lui imputabile (come l’omessa informativa del curatore), il giudice delegato dichiara la domanda inammissibile con decreto reclamabile al tribunale.
Nello stato passivo continuano a confluire le domande di rivendica o separazione dall’attivo inventariato proposte da terzi.
FONTE: IL SOLE 24 ORE
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