top of page

VALIDA LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO ANCHE SENZA IL LEGALE

In tema di formazione dello stato passivo nella procedura di liquidazione giudiziale, la domanda si propone con ricorso e nell’iter procedimentale l’assistenza del difensore, anche se non obbligatoria (art. 200 co. 1 lett. a) del DLgs. 14/2019), continua ad essere necessaria.

Sono ridotti i tempi per le domande tardive, da 12 a 6 mesi dalla formazione dello stato passivo, salva l’indicazione di un termine maggiore nella sentenza di apertura della procedura.

Quanto al procedimento per le domande ultratardive, depositate oltre i 6 mesi (art. 208 co. 3 del DLgs. 14/2019), se il creditore non dimostra che il ritardo non sia dipeso da causa a lui imputabile (come l’omessa informativa del curatore), il giudice delegato dichiara la domanda inammissibile con decreto reclamabile al tribunale.

Nello stato passivo continuano a confluire le domande di rivendica o separazione dall’attivo inventariato proposte da terzi.


FONTE: IL SOLE 24 ORE



bottom of page