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VENDITE DEL CURATORE FALLIMENTARE: L'IMPOSTA DI REGISTRO SI CALCOLA SUL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

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  • Jun 3
  • 1 min read

Con la sentenza n. 14664 del 31 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nella liquidazione dell’attivo fallimentare, se il curatore utilizza una procedura competitiva semplificata ai sensi dell’art. 107, comma 1, del RD 267/1942 (Legge Fallimentare), il trasferimento dei beni è considerato una vendita coattiva. In questo caso, si applica l’art. 44, comma 1, del DPR 131/1986 in materia di imposta di registro. Secondo tale disposizione, per le vendite avvenute tramite espropriazione forzata o asta pubblica, la base imponibile deve corrispondere al prezzo di aggiudicazione. Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate non può effettuare una rettifica del valore ai fini fiscali.


FONTE: EUTEKNE



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