top of page
.

ANCHE NEL PASSAGGIO DI APPALTO SI DEVE RISPETTARE L'OBBLIGO DI PREAVVISO

La Cassazione ha ribadito, tramite l'ordinanza n. 27140 del 21/10/2024, l'obbligo previsto dall'art. 2118 del codice civile in capo al datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da un periodo di preavviso lavorato, con l’unica eccezione del recesso per giusta causa. Tale obbligo si applica anche nel caso di un cambio di appalto dove la contrattazione collettiva preveda un passaggio diretto del lavoratore dall’azienda che cessa dall’appalto a quella che subentra nel medesimo.


FONTE: EUTEKNE



Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page