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BANCAROTTA DOCUMENTALE: RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE ANCHE IN CASO DI INATTIVITA’ SOCIETARIA

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  • Oct 8
  • 1 min read

Con la sentenza n. 31536 del 22 settembre 2025, la Cassazione penale ha annullato la condanna di un amministratore per bancarotta fraudolenta documentale, rilevando la mancanza di prova del dolo.

La Corte ha tuttavia ribadito alcuni principi: trattandosi di un reato di pericolo, finché la società non viene cancellata dal registro, permane l’interesse pubblico e quello dei creditori a conoscere la situazione patrimoniale e l’andamento degli affari sociali. Ne consegue che la semplice inattività della società non esclude l’elemento oggettivo del reato.

Inoltre, la nomina di un procuratore speciale non solleva l’amministratore di diritto dalle proprie responsabilità, che restano in capo a quest’ultimo.


FONTE: EUTEKNE


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