BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE: LA CASSAZIONE ESCLUDE LA COLPA AUTOMATICA DELL’AMMINISTRATORE
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- Nov 11
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Con la sentenza n. 36575 del 10 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che non può essere condannato per bancarotta fraudolenta documentale l’amministratore di una società fallita solo perché “non poteva non sapere” delle irregolarità contabili, principio che la Corte definisce estraneo all’ordinamento penale.
Il dolo del reato non può infatti essere desunto automaticamente dalla semplice assenza o irregolarità delle scritture contabili, né dalla sola posizione formale dell’imputato, soprattutto se si tratta di un amministratore “di facciata” (testa di legno) privo di effettivi poteri gestionali.
Perché sussista il reato, è necessario dimostrare che l’amministratore abbia agito con intenzione fraudolenta, ossia con la volontà di ostacolare la ricostruzione del patrimonio societario o di danneggiare i creditori mediante la sottrazione o l’omessa tenuta delle scritture contabili.
FONTE: ITALIAOGGI






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