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BANCAROTTA IMPROPRIA IN CASO DI SVIAMENTO DEI LAVORI DI SUBAPPALTO

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La Corte di Cassazione, nella sentenza del 23 gennaio 2025 n. 2918, ha escluso che lo sviamento di clientela nelle assegnazioni di lavori da una società a un'altra possa configurare la bancarotta patrimoniale per distrazione (art. 216 RD 267/42, oggi art. 322 DLgs. 14/2019). Questo perché la mera aspettativa che i clienti scelgano in futuro un'azienda non rappresenta un bene suscettibile di distrazione.

Tuttavia, se lo sviamento comporta un vantaggio competitivo ingiusto, ottenuto svuotando consapevolmente l’organizzazione concorrente delle sue possibilità operative, può configurarsi una bancarotta impropria derivante da operazioni dolose (art. 223 n. 2 RD 267/42, oggi art. 329 DLgs. 14/2019)


FONTE: EUTEKNE



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