CODICE DELLA CRISI: POSSIBILE LA CONSECUZIONE TRA COMPOSIZIONE NEGOZIATA E LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
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- Oct 16
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Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019), la disciplina della consecutio tra procedure ha assunto un ambito applicativo più ampio. In particolare, l’art. 170, comma 2, stabilisce che, quando all’accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza segue l’apertura della liquidazione giudiziale, i termini di retrodatazione per le azioni revocatorie decorrono dalla data di pubblicazione della prima domanda di accesso.
Rimane tuttavia dibattuta la questione se la composizione negoziata rientri tra tali strumenti e, quindi, se possa agganciarsi alla liquidazione giudiziale in un rapporto di consecutio.
Secondo l’interpretazione più coerente con la logica del Codice, la consecuzione è possibile quando esiste identità del presupposto oggettivo tra i due procedimenti. In tal caso, il periodo sospetto ai fini della revocatoria potrà essere retrodatato alla data della richiesta di nomina dell’esperto, anche se tra i due momenti si siano interposte altre procedure.
Un’interpretazione contraria, invece, finirebbe per agevolare gli atti pregiudizievoli ai creditori, riducendo l’efficacia delle tutele previste in sede di liquidazione giudiziale.
FONTE: EUTEKNE






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