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CREDITORI E IMPUGNAZIONI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE: LA CASSAZIONE CHIARISCE I LIMITI DELL’INTERVENTO

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  • Oct 26
  • 1 min read

L’art. 207 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019) disciplina le impugnazioni contro il decreto di esecutività dello stato passivo nelle procedure di liquidazione giudiziale. Il comma 9 stabilisce che l’intervento di qualunque interessato nel giudizio non può avvenire oltre il termine previsto per la costituzione delle parti resistenti.

Con la sentenza n. 26630 del 3 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha precisato che il creditore già ammesso allo stato passivo non è automaticamente legittimato a intervenire nelle opposizioni proposte da altri creditori. L’intervento è possibile solo se il soggetto dimostra di avere un interesse giuridico qualificato e aggiuntivo, cioè personale, concreto e attuale, che deve essere valutato caso per caso.

In pratica, il creditore deve motivare il proprio intervento indicando quale pregiudizio specifico e immediato l’eventuale accoglimento dell’opposizione potrebbe arrecare alla sua posizione, in relazione al grado di soddisfacimento del proprio credito rispetto agli altri concorrenti. Non è quindi sufficiente il semplice status di creditore ammesso per legittimare l’intervento nel giudizio.


FONTE: EUTEKNE


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