CRISI D’IMPRESA: DOPO LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA NON È AMMESSA UNA DOMANDA COMPLETAMENTE IN BIANCO PER IL CONCORDATO SEMPLIFICATO
La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 15 settembre 2026, ha affrontato il tema dell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi d’impresa dopo la conclusione negativa della composizione negoziata, chiarendo i limiti della presentazione di una domanda prenotativa.
In particolare, l’imprenditore dispone di 60 giorni dalla comunicazione finale dell’esperto per presentare il ricorso per l’omologazione del concordato semplificato, nel rispetto dei presupposti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il D.Lgs. 136/2024, nell’ambito delle modifiche apportate al Codice della crisi, ha ampliato le possibilità di ricorrere a strumenti prenotativi, consentendo in determinate circostanze di rinviare il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione.
Tuttavia, secondo la Corte d’Appello di Salerno, non è ammissibile una domanda completamente “in bianco”, nella quale l’imprenditore si riservi non soltanto di definire il contenuto del piano, ma anche di scegliere successivamente lo strumento di regolazione della crisi.
I giudici ritengono infatti necessario che lo strumento prescelto sia individuato fin dal deposito del ricorso, pur ammettendo che la proposta e il piano possano essere successivamente completati nei limiti consentiti dalla normativa.
La pronuncia lascia comunque aperte alcune questioni interpretative sulla possibilità di modificare lo strumento inizialmente indicato, anche alla luce delle alternative contemplate dall’articolo 44 del Codice della crisi.
Sul piano operativo, la decisione sottolinea l’importanza di definire tempestivamente la strategia di risanamento o liquidazione dell’impresa, evitando il rischio di inammissibilità della domanda e la perdita delle opportunità offerte dalla procedura.
FONTE: IL SOLE 24 ORE






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