DURATA ECCESSIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE: RISARCIMENTO E LIMITI DI LEGGE
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- Mar 19
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L’eccessiva durata di una liquidazione giudiziale può comportare un risarcimento per danni, secondo quanto stabilito dall’art. 2 co. 2-bis della L. 89/2001, che fissa a sei anni la durata massima “ragionevole” della procedura. La norma si coordina con l’art. 213 co. 8 del DLgs. 14/2019, che impone al curatore di completare la liquidazione entro 5 anni dal deposito della sentenza di apertura, salvo proroghe. L’indennizzo varia tra 400 e 800 euro per ogni anno (o frazione oltre 6 mesi) che eccede il limite, con incrementi progressivi fino al settimo anno. La Cassazione (sent. n. 1103/2025) ha chiarito che il risarcimento massimo non può superare il valore della causa o del credito accertato, precisando che per i lavoratori il “valore della causa” corrisponde all’importo richiesto nell’istanza di ammissione, mentre il “diritto accertato” è il credito effettivamente ammesso al passivo.
FONTE: EUTEKNE

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