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IL LAVORATORE NON PUO' DIMOSTRARE LA SIMULAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER NON RESTITUIRE LA NASPI

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Con la sentenza n. 1445 del 22 gennaio 2025, la Cassazione ha chiarito l’applicazione dell’art. 8 co. 4 del DLgs. 22/2015, secondo cui l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo coperto dalla liquidazione anticipata della NASpI obbliga il lavoratore a restituire integralmente l’anticipazione ricevuta.

La Corte ha stabilito che il lavoratore non può provare nei confronti dell’INPS l’eventuale simulazione del rapporto di lavoro subordinato per sottrarsi all’obbligo di restituzione. Tuttavia, l’INPS, in qualità di terzo, può sempre dimostrare l’esistenza del rapporto subordinato per ottenere il rimborso del trattamento erogato.


FONTE: EUTEKNE



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