OBBLIGO DI DENUNCIA DELLE VARIAZIONI DI RISCHIO ASSICURATIVO ALL’INAIL: QUANDO È NECESSARIO COMUNICARLE
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- Nov 10
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L’art. 12, comma 3, del DPR 1124/1965 impone ai datori di lavoro l’obbligo di denunciare all’INAIL qualsiasi variazione del rischio assicurativo, comprese le modifiche di estensione o di natura del rischio già coperto e la cessazione della lavorazione, entro 30 giorni dal momento in cui tali variazioni si verificano. La denuncia di variazione deve essere trasmessa nei casi in cui:
termina una lavorazione in corso;
viene avviata una nuova attività;
si modifica l’unica lavorazione esistente.
Tuttavia, la norma lascia margini interpretativi, e non sempre è chiaro agli operatori quando la comunicazione sia effettivamente obbligatoria. Anche in presenza di modifiche apparentemente significative, è necessario valutare con attenzione la rilevanza effettiva del cambiamento del rischio ai fini dell’assicurazione INAIL, per stabilire se sussista o meno l’obbligo di presentare la denuncia di variazione.
FONTE: EUTEKNE






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