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RESPONSABILITÀ NEL CONCORDATO FALLIMENTARE E PRECLUSIONI SULLO STATO PASSIVO

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  • Dec 1, 2025
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La Corte di Cassazione, con la sentenza 1° luglio 2024 n. 18082, ha chiarito che i creditori non ancora insinuati al momento della presentazione della proposta di concordato fallimentare — ma comunque legittimati ad agire ai sensi dell’art. 101 del R.D. 267/1942 — possono subire un pregiudizio quando l’omologazione limita la responsabilità del terzo proponente. In questi casi, tali creditori potranno rivalersi solo sul debitore, che resta obbligato per l’intero importo originario e potrà essere aggredito nei limiti del patrimonio che riuscirà eventualmente a ricostituire in futuro.

La Corte ha inoltre ribadito che, nella verifica dello stato passivo, il silenzio del giudice delegato su una domanda tempestiva di ammissione equivale a un rigetto implicito. Per evitare che ciò diventi definitivo, il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 98 del R.D. 267/1942. Se non lo fa, non può successivamente presentare una domanda di insinuazione tardiva basata sullo stesso credito, che risulterebbe inammissibile.


FONTE: EUTEKNE



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