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BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISTRUZIONE: RESPONSABILE L’AMMINISTRATORE CHE USA GLI IMMOBILI PER FINI PRIVATI

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  • Nov 10
  • 1 min read

Con la sentenza n. 30215 del 3 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che commette bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (artt. 216, comma 1, n. 1, e 223, comma 1, del R.D. 267/1942) l’amministratore di una società immobiliare fallita che utilizza gli immobili sociali per finalità estranee all’interesse dell’impresa.

La Corte ha ricordato che i canoni di locazione costituiscono frutti civili ai sensi dell’art. 820, comma 3, c.c., maturando giorno per giorno (art. 821, comma 3, c.c.). L’attività tipica di una società immobiliare comprende infatti la locazione degli immobili, operazione che genera frutti economici coerenti con l’oggetto sociale.

Destinare invece un immobile sociale a scopi non strumentali o a vantaggio personale dell’amministratore integra un comportamento distrattivo penalmente rilevante, in quanto rappresenta un vero e proprio “distacco” del bene dall’attività economica dell’impresa, privandolo della sua funzione produttiva in vista degli scopi sociali.


FONTE: EUTEKNE


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