Riprendiamo dal precedente articolo sull'istituto del "debitore incapiente", concentrando l'attenzione sugli aspetti procedurali.
La domanda di esdebitazione deve essere presentata, per il tramite dell’OCC, al giudice competente in base al centro degli interessi principali del debitore (ex art. 27, co. 3, lett. a) e b) CCII), il quale si presume coincidente:
- Nel caso di persona fisica esercente attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale;
- Nel caso di persona fisica non esercente attività d’impresa, con la residenza o il domicilio o, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma.
La domanda di esdebitazione può essere presentata anche successivamente alla ricezione di una domanda di liquidazione controllata da parte di un creditore. Infatti, si ricorda che l’art. 268, co. 3 CCII consente al debitore di formulare l’eccezione di incapienza, dove non si procede alla liquidazione controllata di beni se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie (art. 68 comma 3 CCI).
Nella domanda di esdebitazione deve essere allegata la seguente documentazione:
Elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute.
I creditori da indicare, senza che sia necessario riportarne il rango, sono quelli alla data della domanda di esdebitazione mentre quelli successivi dovranno essere pagati;
Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni.
In merito al concetto di “atti straordinari” l’art. 94 co. 2 CCII fornisce un elenco esemplificativo quali « le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni».;
La copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
L’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;
Relazione particolareggiata dell’OCC all’interno della quale è riportato quanto segue:
a) Indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
b) Esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) Indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) Valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
e) Indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito imponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, quindi concedendo un credito in violazione dell’art. 124-bis del TUB. Tale valutazione dovrà essere effettuata, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in misura pari all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013.
A differenza del concordato minore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’eventuale violazione delle regole di valutazione del merito creditizio non comporta alcuna sanzione per il creditore finanziario. Resta, però, aperta la possibilità per gli altri creditori di richiedere il risarcimento del danno causato dalla concessione abusiva di detto credito al debitore.
Una volta presentata la domanda, il giudice valuterà:
1) L’assenza di atti in frode.
2) La meritevolezza “generica” del debitore, cioè verificare se il debitore ha determinato o meno la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o dolo.
Una volta concessa l’esdebitazione, il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di 30 giorni: una volta decorso tale termine dall’ultima delle comunicazioni, il giudice conferma o revoca il decreto.
All’interno del medesimo decreto, il giudice stabilisce modalità e termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca dell’esdebitazione, la dichiarazione annuale sulle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. Infatti l’OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l’esdebitazione, “vigila” sulla tempestività del deposito della dichiarazione sopra indicata e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l’esistenza delle sopravvenienze rilevanti. In caso di violazione all’obbligo della dichiarazione annuale delle sopravvenienze, qualora l’OCC verifichi l’esistenza di sopravvenienze rilevanti, ne deve dare notizia al giudice, il quale può revocare l’esdebitazione.
Nel caso in cui le sopravvenienze supino il 10% dei debiti alla data della domanda o del decreto di esdebitazione, allora occorre procedere al riparto ai creditori di queste sopravvenienze rilevate. La normativa nulla dice sul riparto e la dottrina è divisa sul merito (suddivisione proporzionale a tutti i creditori? Riparto secondo l’ordine delle cause di prelazione?); in ogni caso il riparto lo predispone il debitore, con l’illustrazione dei criteri seguiti, in un’apposita relazione che è opportuno sia preventivamente comunicata all’OCC per essere controllata.
Dott. Caglieri Simone
Comments